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Apprendistato L'apprendistato è un
rapporto di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto a
impartire e/o far impartire l'addestramento necessario
perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica
per diventare lavoratore qualificato.
Inserimento lavorativo
il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a
seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di
formazione e lavoro.
Tempo
determinato Il contratto di lavoro a termine può
essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un
incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato.
Tempo
parziale Il contratto di lavoro a tempo parziale
prevede un orario inferiore rispetto a quello normale
indicato dalla legge o dal contratto collettivo.
Lavoro
ripartito Il lavoro ripartito, o job sharing, è
uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due
lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed
identica obbligazione lavorativa.
Somministrazione di lavoro Particolare tipo di
contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti:
il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il
lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a
svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d.
missione). Tra somministratore e utilizzatore viene
stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un
normale contratto commerciale.
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Il contratto di lavoro subordinato è l'accordo con il quale
il lavoratore si impegna a prestare la propria attività
lavorativa all'interno dell'organizzazione produttiva del
datore di lavoro, che è tenuto a pagare la retribuzione.
Dalla conclusione del contratto derivano alcuni obblighi
previsti espressamente dalla legge in capo a ciascuna delle
due parti: ad esempio, il lavoratore è tenuto ad osservare
le direttive del datore per lo svolgimento del lavoro,
mentre il datore di lavoro è obbligato, oltre che a pagare
la retribuzione, a garantire la sicurezza nell'ambiente di
lavoro.
Il contratto di lavoro subordinato può essere concluso sia
oralmente che in forma scritta. In alcuni casi però la forma
scritta è obbligatoria, come per il part-time e il contratto
a tempo determinato.
Secondo le disposizione del D.Lgs. 152/1997 il datore di
lavoro è tenuto a fornire al lavoratore in forma scritta
alcune informazioni sul contenuto del contratto, anche nel
caso in cui sia stato stipulato verbalmente. Si tratta, in
particolare, delle informazioni riguardanti il luogo e
l'orario di lavoro, la durata del contratto (se è a tempo
determinato), le mansioni assegnate al lavoratore e il
conseguente inquadramento, l'importo della retribuzione, la
durata delle ferie, ecc.. Tutte queste notizie devono essere
fornite al lavoratore tramite la lettera di assunzione
oppure in un altro documento scritto, che deve essere
consegnato entro trenta giorni dalla data dell'assunzione.
Una delle clausole più comuni del contratto di lavoro è il
patto di prova. Con il patto in esame, datore di lavoro e
lavoratore stabiliscono che per un determinato periodo di
tempo ciascuno dei due contraenti potrà recedere dal
contratto senza necessità di motivazione e senza dover dare
il preavviso. La durata del patto di prova è generalmente
prevista dai contratti collettivi, ma in ogni caso, secondo
la legge, non può superare sei mesi (art. 10 Legge604/1966).
Il patto di prova, inoltre, deve essere stipulato in forma
scritta prima dell'inizio del rapporto di lavoro, pena la
nullità; il datore di lavoro non potrà cioè licenziare il
lavoratore senza motivo, ma dovrà rispettare la disciplina
dei licenziamenti individuali.
Quando si parla di contratto di lavoro subordinato si
intende generalmente un contratto a tempo indeterminato, che
non prevede quindi una scadenza, e a tempo pieno. Il mercato
del lavoro prevede in realtà svariate forme contrattuali che
vediamo di seguito.
APPROFONDIMENTO:

APPROFONDIMENTO:

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A

Lavoro
a chiamata Il lavoro intermittente è un contratto
mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di
un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione
lavorativa quando ne ha effettivo bisogno.
Lavoro
a progetto Il lavoro a progetto sostituisce la
precedente accezione di rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma
contrattuale che la finalità.
Lavoro
occasionale La collaborazione occasionale è
caratterizzate da un duplice vincolo: deve essere di durata
complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno
solare con lo stesso committente e non deve comportare un
compenso superiore a cinque mila euro nello stesso anno
solare e con lo stesso committente.
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